, \ >( 83 X presentare al Conservatore delle ipoteche 1' originale o la .copia autentica della sentenza^ o delitto, che gli dà titolo alla trascrizione, oa ali’inscrizione del privilegio, o della ipoteca. . Egli vi unispe due note scritte sopra carta bollata, e firmate dal medesimo contenenti un estratto dell* atto, che può trascri-? versi per estrado o in ordine al quale vuol far seguire T inscrizione . Una di queste note può anche estendersi à piedi della copia* del documento. ; ‘ 54. Il Conservatore non ammette la domanda se non sia fatta dalle persone che hanno diritto alla trascrizione, od inscrizione ricercata, ovvero dai procuratori eredi, successori, cessionari, o subentrati nelle ragioni delle persone medesime. Questi devono presentare in forma autentica il rispettivo titolo di procura , rappresentanza , cessione, o subingresso; e seia persona è defunta, l'atto di morte, e l’atto di successione. 55. Per l’interesse degli Ospitali, dei pubblici stabilimenti, e dei Comuni si ammette la presentazione, che venga fatta dai rispettivi Amministratori. 56. Gli atti che si presentano al Conservatore devono essere autentici, oin forma autentica , cioè atti pubblici , e ricevuti da JSìotajo, o se trattasi di atto privato, le firme dovranno esséie *iconcsciute da un Nota-