)( ? )( ARTICOLO V, Vegli altri Monasteri. 19. Le Religiose degli altri Istituti sotto qualunque denominazione sono riunite nei più capaci Monasteri del rispettivo Ordine, in modo che nessun Monastero abbia un numero minore di venticinque Religiose coriste ? con proporzionato numero di Converse, ritenuto che i Monasteri conservati in tutto non siano più di ottanta. 20. Quelli fra gli attuali Monasteri, nei quali si allevano giovani educande in numero più di dieci, e che d’altronde avranno capacità di locale per accogliere altre Monache dello stesso istituto, saranno conservati a preferenza degli altri. 2i- Questi Monasteri in numero di quaranta saranno posti in prima classe^ ed avranno una annua rendita sullo Stato di lire dieci mille, ed innoltre per ciascuna delle Religiose riceveranno una vitalizia pensione sullo Stato di lir. 300., che farà parte deli7 entrata comune. 22. Quanto alle altre quaranta Case si corrisponderà loro dallo Stato per ciascuna Religiosa corista una pensione vitalizia di lir. 6°o., e per ciascuna Conversa di lir. 550, 23. Le Religiose riunite in questi Mona-