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PARTE QUARTA.
teria : ma il criterio di massima, nella Circolare presidenziale adombrato, dimostra già inequivocabilmente quali sono i concetti cui il Governo si inspira in prò posito. Spetta ora alla Regia Consulta concretare < affermare in formule chiare e precise di legge e rego lamento cotesti concetti perchè vengano dai compe tenti organi legislativi tradotte in positive norme di diritto.
   Quanto alle forme di attuazione pratica del prin cipio di massima suesposto, qualche incertezza può ancora nascere dalla vaga e generica formula « in virtù di Decreto Reale di riconoscimento » usata nella Gir colare : incertezza di natura teorica e di carattere eco nomico al tempo istesso.
   Di natura teorica, perchè a rigore di interpretazione legislativa la forma di riconoscimento sancita nella Circolare sembrerebbe ridurre di molto — forse anche troppo al disotto di quello che era nello spirito e nell« intenzioni del Consesso deliberante ■— il valore intrin seco e la portata giuridica delia concessione papale.
Il	riconoscimento, infatti, per Decreto Reale — secondo il sistema della nostra legislazione araldica — è un provvedimento, non semplicemente dichiarativo comi quello per Decreto Presidenziale, ma bensì attributivo di diritti, che mira non a « riconoscere » pure et sim-pliciter un diritto già legalmente esistente e pienamente di per sè valido, ma ad integrare coll’intervento della « grazia sovrana » un diritto deficiente e non fornito dei requisiti voluti per una piena efficacia giuridica : un diritto, insomma, che diventa legale solo per effetto della «sanatoria sovrana», con cui il Refusando del suo potere discrezionale, ne supplisce le manchevolezze e i difetti (lett. a e b dell’art. 27 del vigente Regolamento per la Consulta).
   Incertezza, poi, di carattere economico, perchè applicando a questi provvedimenti la tassazione prescritta dalla citata Tabella A della Legge tributaria sulle Concessioni governative («Decreto Reale per rinnovazione
o	riconoscimento dei titoli o predicati suddetti » — cioè di quelli indicati colle relative tasse al § 13, lett. a, b, c, d, e. /, del cap. Ili della suddetta Legge tributaria — « la tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma »), si viene a colpirli in modo