LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI.
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lutique patrizio o nobile prenderà per moglie una donna {l’inferiore condizione dee restar nella sua classe, e godere attualmente di tutte le prerogative e distinzioni r i onori del suo rango, anco durante il matrimonio, e. così li suoi figliuoli e discendenti ; volendo Noi che solamente per le suddette cagioni, e non per verun’altra, si perda la nobiltà.
   XXXII.	—- Comandiamo pertanto a tutti li rettori <- iusdicenti delle sopra espresse città, e loro successori d’invigilare e fare invigilare, per via della loro corte, si' alcun patrizio o nobile facesse alcun’arte o professione di quelle che abbiamo dichiarato derogare alla nobiltà, o fosse altrimenti in pregiudizio di bando
o	condanna infame ; e di tutto dame parte, in ogni tempo, al Segretario di Stato, perchè possa ordinare la di lui scancellazione dalli pubblici registri, in esecuzione delle presenti nostre disposizioni.
Della cittadinanza.
   XXXIII.	— Dopo la nobiltà, per restituire e manienere nel primiero decoro il rango ancora della Cittadinanza, in quelle città del nostro Granducato, in cui, stante la distinzione degli oneri, si trova di già stabilito ; comandiamo osservarsi ed eseguirsi sopra di questa li seguenti nostri ordini nell’istesso tempo che si farà la divisata descrizione della prima.
   Nella nostra città di Firenze, chiunque, dopo la pubblicazione della presente nostra legge, vorrà esservi ammesso alla cittadinanza, o, come si dice, essere ascritto a qravezze alla regola de' cittadini fiorentini, dovrà addecimare tanti de’ propri beni stabili ihe ascendano alla somma di fiorini dieci l’anno di decima.
   XXXIV.	— Concediamo peraltro alli cittadini, che si trovano presentemente descritti, di seguitarvi a godere della cittadinanza, purché essi, o tutta una famiglia sola, benché divisa in piìi rami, abbiano o pongano a decima tanti effetti e beni, che vengano a pagare, tutti insieme, sopra di essi la somma almeno di fiorini sei l’anno di decima.
  XXXV.	—■ Similmente nelle altre nostre sopra espresse città, li cittadini da ammettersi, in avvenire, dovranno pagare almeno la somma di lire cinquanta ;