LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 163
   5.	I titoli di Nobile Patrizio e di Nobile Romano si estendono anche alle femmine ; non sono trasmessi-bili ai collaterali del primo iscritto.
   6.	È riconosciuta l’esistenza del ceto dei principi e lucili romani rappresentante l’antico baronaggio romano.
   7.	Ai capi delle famiglie componenti questo ceto spetta il titolo di Principe o Duca appoggiato al cognome. Le famiglie stesse sono principesche o ducali romane.
   8.	Il ceto dei principi e duchi romani è ristretto alle sole famiglie che furono riconosciute tali dalla Congregazione Araldica capitolina nella seduta 17 gennaio 1854.
   9.	Il trattamento antichissimo spettante alle dette famiglie principesche o ducali romane viene riconosciuto :
     a)	col titolo di « Don » prefisso al nome di battesimo nel capo della famiglia ; ai figli compete il titolo di «Don» o «Donna dei principi» o «dei duchi»,
o	« Donna » ;
     b)	con l’uso di ornamentazioni araldiche che saranno specificate in una pubblicazione speciale ed ufficiale ;
     e)	col trattamento di Eccellenza.
   10.	Il grado di Coscritto si conserva nelle famiglio ohe lo possedevano prima dell’estensione a Roma delle leggi italiane, e si trasmette in linea primogeniale maschile, di primogenito in primogenito, senza bisogno di riconoscimento. Si può trasmettere anche nel caso di estinzione del ramo e della famiglia, con surrogazione dei rami ultrogeniti, nonché per discendenza femminile in altra famiglia, purché questa sia patrizia
o	nobile romana e assuma il nome e lo stemma della famiglia estinta. Per la surrogazione sarà necessario il riconoscimento della Consulta Araldica.
   11.	I posti di Coscritto vacanti per estinzione delle famiglie saranno rioccupati scegliendone tante per parte tra le famiglie dei Nobili Patrizi e quelle dei Principi e Duchi romani ; occorrerà il riconoscimento della Consulta Araldica ed il parere della Commissione regionale allo scopo di mantenere e proseguire le istituzioni e le tradizioni nobiliari romane.
   Molte altre città e parecchi Comuni dello Stato ecclesiastico erano privilegiati nella Nobiltà locale, e