62 PARTE PRIMA. barda o veneta e nei casi di dimostrazione ilei possesso di un titolo nobiliare, se intervenne una sovrana ri , soluzione di conferma di nobiltà senza che quelli ì enunci il titolo che si rivendica per possesso, tal« | atto sovrano forma prescrizione per l’uso posteriori del titolo stesso. 64. Le persone decorate di ordini equestri non pos sono usare il titolo di Cavaliere senza unirvi l’indica zione dell’ordine del quale sono fregiati. 65. Nelle provincie napolitano, nei casi di refuti di titoli nobiliari, se fra il refutante ed il refutatarie vi sono persone intermedie, eventualmente chiamati alla successione del titolo da refutarsi, occorre il loro singolo consentimento. Se poi, fra le medesime, si tro vano minori, è necessario aspettare che raggiungano la maggiore età. 66. Fra le città delle provincie napolitane che godevano dei privilegi di « piazza chiusa » si devono inscri vere Amante.a e Aversa. 67. Fra le città delle provincie napolitane che godevano dei privilegi di « vera separazione » si deve inscrivere Cotrone. 68. Nel Consiglio nobile di Cesena esisteva il diritto di successione, negli agnati prossimiori, ai posti di Consiglièri morti senza discendenza mascolina. 69. Nell’isola di Sardegna e per i feudi impropri, il diritto di primogenitura si trasfondeva nella linea del-l’investito ; cosicché deve prima esaurirsi interamente la linea investita, anche colla vocazione delle femmine, in precedenza di maschi di linee più remote. 70. L’autorizzazione ad usare una marca depositata di fabbrica, nella quale sia figurato uno stemma, non comprende quella di servirsi dello stemma come insegna gentilizia. 71. Gli effetti nobiliari derivati dalle disposizioni del Regio Dispaccio 20 gennaio 1756 del Re delle Due Sicilie riguardano i soli discendenti e non i collaterali di chi aveva raggiunto i gradi maggiori della milizia, della toga e del governo. 72. La disponibilità dei feudi e titoli siciliani, colla forinola « quos volueris » è cessata sia coi Reali Rè-scritti 24 settembre 1827, 3 giugno 1837, 7 ottobre 1837, 26 gennaio 1839 ; sia più, colla promulgazione dello Statuto fondamentale del Regno.