LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 91 nomi, a meno che non ottenessero dalla famiglia cui rano state aggregate il permesso di continuare a por-arne il nome e le insegne. Con sano criterio d’autonomia democratica fu il i marzo 1581 vietato di concedere la Nobiltà per rac-omandazione di Principi esteri ; e il 26 ottobre 1583 irono precisate le norme relative alle industrie e traf-iici il cui esercizio importava deroga alla Nobiltà. Fin da antico tempo i Patrizi Genovesi si insigni-ono per consuetudine del titolo marchionale, che però il Governo Sabaudo succeduto alla Repubblica Genovese ollerò solo per le famiglie dogali negandolo alle altre ■mplicemente ascritte al Libro d’Oro, mentre le virenti disposizioni legislative ne hanno ragionevolmente llargato il riconoscimento come appresso : ! est io Decreto 30 Aprile 1890 sul titolo marchionale da riconoscersi al patriziato genovese. UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITAT.IA. Visti i pareri della Commissione Araldica regionale :igure e della Nostra Consulta Araldica ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ; Abbiamo ordinato ed ordiniamo : Art. 1. La Nostra Consulta Araldica è autorizzata proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri il riconoscimento, per Decreto Presidenziale, del titolo di Marchese ai discendenti in linea primogeniale, ma-f-olina, legittima e naturale, dagli individui iscritti il Corpo della Nobiltà Genovese nell’anno 1797, ul-! imo della Repubblica Genovese. Art. 2. Questo titolo marchionale sarà trasmessibile i discendenti legittimi e naturali, maschi da maschi, in linea e per ordine di primogenitura. Art. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Consulta Araldica, è incaricato della