LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 35 » vano in nuovi casati meno nobili » e che vi sono, sebbene pochissimi, « discendenti di antichi concessio-» nari, privi di qualsiasi titolo », si afferma che, tutto considerato, l’avvenuta trasmigrazione del titolo in nuovi casati non porta alla necessità di escludere le donne dalla successione. È evidente che qui si è in presenza piuttosto che di un’argomentazione, di un giudizio soggettivo d’impressione, che, se va rispettato per l’autorità della persona da cui promana, non offre però materia di discussione. Si soggiunge : che la Sicilia ha posseduto nei secoli un ordine proprio successorio e lo ha sempre difeso ; che non ò il caso di parlare di anacronismo a proposito della continuata coesistenza di antiche e difformi leggi e consuetudini nobiliari dopo raggiunta l’unità della Patria, mentre nessun inconveniente si sarebbe lamentato dal 1860 in poi seguendo il sistema della conservazione degli statuti successori regionali ; che l’attuale limitazione dei gradi della successibilità collaterale non porta inconvenienti perchè in parte era uguale alla successione dei beni in diritto civile ; e che la maggiore limitazione dipende da un’interpretazione molto restrittiva delle antiche costituzioni, per cui si vogliono escludere dalla successione nei titoli i collaterali in sesto grado in linea retrograda, anche se discendenti dal concessionario ; contro la quale interpretazione era stato dalla Commissione sicula proposta una norma certa e sicura in un progetto di Massimario, la cui approvazione dispenserebbe la nobiltà siciliana dal bisogno di una legge del tutto nuova. A queste considerazioni è stato risposto, ci sembra efficacemente, dalla Commissione napoletana in recente seduta (7 febbraio u. s.), del cui pensiero si rese anche questa volta autorevole interprete il commissario conte Filangeri. Si è anzitutto osservato che non solo la Sicilia, ma tutte le altre regioni d’Italia ch’ebbero vita politica propria, hanno avuto legislazioni diverse, ed è questo appunto uno dei motivi che ne consigliano l’unificazione, e dovrebbe valere anche per la Sicilia, postochè la titolatura nobiliare trovasi uniforme nel concetto di pura e semplice commemorazione di un lustro passato. Che la limitazione della successione collaterale non porti inconvenienti è un’asserzione smentita dai fatti, perchè nel Napoletano ba-