120 PAKTE SECONDA. Art. XXXV. — Quando il Consiglio sarà di parer: ohe i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per la formazione de’ maggioraschi, la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto pareri' ci saranno presentati dal Cancelliere Guardasigilli. Se Noi approviamo il parere del Consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al petente dal Se gretario generale. Art. XXXVI. — La detta restituzione sarà men zionata nel registro e il Procurator generale indirizzerii ai Conservatori delle ipoteche, ove saranno situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà cancellata ogni trascrizione. Art. XXXVII. — Allorché Noi avremo firmato il decreto, l’istanza e i suoi documenti saranno deposti agli Archivj del Sigillo de’ titoli, con una spedizione del decreto. Sezione III. Rilascio, pubblicazione e registro delle Lettere-Patenti. Art. XXXVIII. — Sopra la dimanda dell’impetrante gli saranno spedite le Lettere-Patenti. Art. XXXIX. — A quest’effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa dell’Ordine della Corona di Ferri! una somma eguale alla quinta parte d’un’annata del li rendite del maggiorasco. Art. XL. — Metà di questa somma apparterrà all’Ordine della Corona di ferro ; l’altra metà sarà destinata per le spese del sigillo. Art. XLI. — Le Lettere-Patenti saranno scritti in pergamena, e munite del Nostro gran sigillo. Art. XLII. — Esse indicheranno : 1° il motivo della distinzione che Noi avremo accordata ; 2° il titolo da noi affetto al maggiorasco ; 3° i beni che ne formano la dotazione ; 4° gli stemmi e le livree accordate all’impetrante. Art. XLIII. — Le Lettere-Patenti saranno trascritte per intiero sopra un registro specialmente destinate a quest’uso, e che rimarrà depositato agli Archivj del Consiglio del Sigillo de’ titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra le Lettere-Patenti dal Segretario generale del sigillo.