104
PARTE SECONDA.
sole mogli, vedove, figlie e sorelle de’ nobili nominat nel capo primo, non però mai alla presenza del Sovrano e chi contravverrà, oltre alla perdita delle robe, incor rerà nella pena di scudi cinquanta, alla quale saranno tenuti in sussidio anche i rispettivi loro mariti o padri quando vi concorra loro connivenza o dissimulazione.
   II.	-— Sotto la stessa pena e nel modo detto di sopra, non sarà permesso ad alcuna persona di sesso femminile, a riserva delle nominate di sopra nel capo primo, l’uso del guardinfante alla moda della Corte, detto Corico, e il farsi sostenere lo strascico, o siano code degli abiti, come pure il servirsi delle torchio nell’ingresso ed uscita del teatro.
   III.	—■ A’ soli Consiglieri intimi attuali di Stato e Grandi di Spagna, agli Imperiali Regi Ciamberlani, ed a’ Capi de’ Tribunali supremi e delle Milizie Nazionali, a’ Senatori od agli individui che costituiscono il Tribunale Araldico, così ancora allo loro rispettive mogli, se sono della condizione accennata nel capo primo articolo VIII, ed alle Dame di nobiltà antica, e maritate in famiglie parimenti di nobiltà antica e cospicua sarà permesso l’uso di cuscini, come pure l’apporre e tenere appesi alle teste de’ cavalli fiocchi di seta ; s’intende però limitato quest’uso al tempo che non risieda in paese un Principe o Principessa dell’Augusta Casa, dovendo allora essere regolata la pompa esterna de’ particolari in questo genere conforme a quello di pratica nella stessa Imperiale Regia Corte, dove l’uso de’ fiocchi è permesso ai soli Cardinali e Principi dell’impero. — Tutte le altre persone non riferite di sopra che si ritroveranno con cuscini, strati e fiocchi alle teste de’ cavalli, incorreranno fino d’ora nella pena di scudi cento. E rispetto alle donne, i loro mariti e padri saranno in sussidio tenuti a subire la pena, concorrendovi loro connivenza o dissimulazione.
   IV.	— A tutti li nobili, dichiarati nel capo primo di questo Editto, compresi i Regi Ministri che sono riferiti come tali nell’art. VI del medesimo, tanto di un sesso che dell’altro, sarà permesso di vestire i loro domestici con livree a più colori e di guarnirle con passamani, e nastri d’oro e d’argento. Agli altri poi che sono d’un grado inferiore a’ Regi Ministri, e riferiti nell’articolo VII del capo primo, saranno lecite pure le livree di diverso colore con guarnizione di cosidetti lavorini