238 APPENDICE TERZA. l’art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno e sulle domande e questioni concernenti materie nobiliari e araldiche. Art. 70. La Consulta è presieduta dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed è composta del vice presidente, di 14 Consultori effettivi e di 7 Consultori supplenti, e assistita da un Commissario del Re effettivo ed eventualmente da un Commissario del Re aggiunto, e dal Concelliere, capo dell’ Ufficio araldico : tutti nominati con decreto Reale. Nel numero dei Consultori dovranno esservi almeno quattro senatori del Regno e due alti magistrati. Nella nomina dei Consultori si avrà cura che le diverse regioni del Regno siano, per quanto è possi bile, equamente rappresentate. Art. 71. La Consulta elegge nel suo seno la Giunti araldica, composta di 7 Commissari effettivi e 2 sup pienti. Il presidente è nominato per decreto Reale. Art. 72. Le istanze e le proposte di provvediment da esaminare sono dal Cancelliere presentate alla deli berazione della Giunta araldica, insieme al parere scritto del Commissario del Re e a quello delle Commission araldiche regionali. Art. 73. Quando il voto della Giunta sia conformi al parere del Commissario del Re, il provvedimenti avrà il suo corso, a norma degli articoli 131 e 132 de presente ordinamento. Art. 74. Le istanze e le proposte di provvedimenti saranno invece presentate alla deliberazione della Con sulta nei casi seguenti: a) quando la deliberazione possa importare un, decisione di massima ; b) quando si tratti di parere su concessione di nuovi titoli, o su rinnovazioni ; c) quando il voto della Giunta sia stato diffami dal parere del Commissario del Re ; d) quando il richiedente reclami alla Considt, dalla deliberazione della Giunta ; e) quando alla domanda siano state fatte formali opposizioni da terzi interessati ; /) in ogni altro caso in cui lo richieda il Commissario del Re, o lo disponga il Capo del Governo.