274 APPENDICE TERZA. I collaterali degli inscritti, per avere il diritto di aggiungere i loro nomi nella genealogia del Libro d’ore, debbono produrre, oltre alla domanda e alla documentazione necessaria, il consenso scritto di colui ebe prò curò per primo la regolare ricognizione e iscrizione dell; famiglia ; in caso contrario, si farà luogo alla iscrizioni di una nuova famiglia. Le tabelle per la iscrizione nel Libro d’oro della no biltà, italiana saranno compilate dall’Ufficio araldico, filmate dal Cancelliere e approvate dal Commissario del Re Art. 99. Con le stesse norme si faranno le iscrizioni nel Libro dei titolati stranieri. In esso si segnano tanto le famiglie italiane ebe sono nel legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o confermai nel Regno, quanto le famiglie straniere che sono m legittimo e riconosciuto possesso di titoli italiani o stranieri. Art. 100. Il Libro araldico degli stemmi di cittadinanza serve alla iscrizione delle famiglie cittadine chi, sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi Contiene la descrizione dello stemma e dei suoi orna menti, le indicazioni della concessione o riconoscimenti' e delle relative deliberazioni. Art. 101. Nel IAbro araldico degli enti morali son<' segnati gli stemmi, le bandiere, i sigilli, i titoli e le altro distinzioni riguardanti Provincie, Comuni, società e altri enti morali, con le indicazioni dei riconoscimenti e delle relative deliberazioni. Art. 102. Nell’A'fcneo ufficiale nobiliare, da appro varsi mediante decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, son o segnati i nomi e cognomi per ordine alfabetico di tutto le persone che si trovano nel legittimo e riconosciuti.' possesso di titoli e attributi nobiliari. Ogni anno verrà pubblicato un Elenco ufficiale nobiliare suppletivo, coi nomi e cognomi delle persone allo quali sia stato durante l’anno riconosciuto, confermati, concesso o revocato un titolo o altra distinzione nobiliare. Art. 103. Il Cancelliere farà compilare per tutti i registri araldici e pei verbali delle adunanze della Consulta e della Giunta gli indici alfabetici dell’oggett > delle deliberazioni prese, dei nomi degli enti morali i delle massime araldiche adottate.