APPENDICE TERZA. 271 4. — Del Cancelliere e dell’Ufficio araldico. Art. 87. TI Cancelliere delia Consulta è il capo del-' Ufficio araldico ; è alla dipendenza del Capo del ■overno e adempie le seguenti funzioni : а) riceve le istanze e le proposte di provvedimenti tobiliari e provvede per la loro spedizione ; б) cura la riscossione dei diritti di cancelleria ; c) amministra i fondi assegnati alla Consulta ; d) custodisce i libri ed i registri araldici e l’archi- io della Consulta ; e) cura la redazione dei provvedimenti Sovrani e Ti quelli del Capo del Governo e la loro trascrizione a norma dell’art. 8 ; /) rilascia, con l’autorizzazione del Commissario t ei He, estratti delle deliberazioni della Consulta o della ¡iunta, già sanzionate dal Capo del Governo, e certificati di quanto può risultare dai registri e dai libri araldici ; g) provvede alla iscrizione nell’ Elenco ufficiale ì obiliare, su domande degli interessati debitamente do-i umentate, dei loro nomi, sempre che tali iscrizioni i guardino discendenti di persone già legalmente inscritte ; provvede anche alla cancellazione dei nomi i: ei defunti ; h) assiste alle adunanze della Consulta e della < iunta ; richiama all’occorrenza le precedenti deliberazioni in casi analoghi e redige i verbali ; i) autentica i decreti del Capo del Governo, "rimo - iinistro Segretario di Stato ; l) compila, sotto la direzione dei Commissari del l’e, il Bollettino ufficiale delia Consulta araldica e, • ’ordine del Capo del Governo, ne cura la pubblicazione ; rn) comunica al Commissario del Re i prowedi-i lenti e le deliberazioni del Governo. Art. 88. Il personale di concetto e d’ordine del-1 Ufficio araldico è nominato dalla Presidenza del Coniglio dei Ministri. Esso è posto alla diretta dipendenza < èl Cancelliere, capo dell’Ufficio. Art. SS). Il Bollettino ufficiale della Consulta araldica dovrà contenere il testo delle nuove norme giuri -1 iche di legislazione nobiliare emanate dal Ite ; le de-