LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 101 •Ile Chiese, e ne’ luoghi pubblici, non facciano eia sè oli prova, e se sono posteriori all’anno 1640, nemmen resunzione alcuna di nobiltà, cosicché non possano ¡animai allegarsi nè attendersi per questo fine, se ell’uno e l’altro caso non concorrano le altre quali-cazioni, le quali bastino per dichiarare la persona obile, a tenore del prescritto nell’articolo secondo del apo primo. Capo III. De' Titoli e Predicati d’onore. I. — Nessuna persona della Lombardia Austriaca, i quale non sia compresa nell’elenco de’ titolati, a comunicarsi da magistrati camerali, e che non abbia riempiute le condizioni volute dalle Nostre leggi e rammatiche, potrà nominarsi e farsi nominare, in lice od in iscritto, Duca, Principe, Marchese, Conte, arone, nè usare di questi titoli o attribuirsi qualche ltra distinzione e grado, sotto pena di scudi cento. II. — Quelli che, dopo comunicato l’elenco suddetto, t terranno da Sua Maesta simili titoli, dovranno pregiarsi al Tribunale Araldico e dare le prove negli atti el Segretario Cancelliere d’aver adempiute le condi-ioni prescritte dalle nuove Costituzioni ed ordini ve-lianti nella Lombardia Austriaca, o volute nello stesso iploma e dopo la ricognizione per parte del Tribunale, verle fatte successivamente, entro un mese, registrare resso dello stesso Segretario Cancelliere e del Re Arme ; altrimenti, se si arrogheranno tali titoli, qualunque altra distinzione annessa ai medesimi, •icorreranno nella detta pena di scudi cento. III. — I soli primogeniti di quelli che avranno 'portati privilegi e titoli, dopo la Regia Prammatica *11’anno 1601, confermata con altra de’ 2 giugno 1609. i otranno usare de’ suddetti titoli d’onore, e i secondo-•niti dovranno da questi astenersi, sotto la pena di udi cento, qualora non sieno anche ai secondogeniti • tesi i titoli, e siasi in ispecie derogato agli Ordini iddetti. IV. — Qualunque persona suddita di Sua Maestà, i essuna eccettuata, la quale abbia ottenuto titoli 1 qualsivoglia altra prerogativa d’onore, o di nobiltà