40 PARTE PRIMA. Si dispone, con riguardo al principio generale stabilito nell’articolo I, che in questa ipotesi la donna perda il titolo per effetto del matrimonio che la fa uscire dalla famiglia paterna, dalla quale ripeteva il diritto a succedere. Essendosi da alcune Commissioni manifestata la preoccupazione intorno alla condizione fatta dal progetto agli agnati maschi e femmine dei chiamati alla successione nel titolo, con essi discendenti dal capostipite primo intestatario, si è ritenuto opportuno, per eliminare l’equivoco al quale aveva potuto dar luogo il silenzio del progetto, di aggiungere a questo articolo III un secondo capoverso, nel quale si dichiara quello ch’era già nella mente dell’illustre autore del progetto, che cioè nulla è innovato a quanto il regolamento araldico del 1896 dispone per entrambi i sessi circa l’attribuzione della semplice qualifica di nobile e dell’aggiunta del titolo al cognome preceduto dal segnacaso « dei » per gli ultrogeniti dei titolati. La prima parte dell’articolo IV risponde al principio che informa il progetto, del rispetto dei diritti acquisiti delle agnazioni maschili nelle quali il titolo, all’entrata in vigore del nuovo ordinamento nobiliare, sia già pervenuto per linea femminile in base alle antiche leggi, consuetudini o concessioni, senza riguardo alla circostanza che il passaggio del titolo abbia o non formato oggetto di domanda di riconoscimento. Nella seconda parte si prevedo il caso della estinzione delle linee maschili di un’agnazione avente per stipite comune una donna titolata : e si stabilisce che il titolo ritorni all’agnazione maschile della famiglia dalla quale era uscito per mezzo appunto di donna. Questo ritorno del titolo è un omaggio al principio che si vuole rimettere in onore, che cioè la successione nobiliare ha un significato solo in quanto costituisce il ricordo dell’avita nobiltà del casato, al quale ha dato e dovrebbe continuare a dare lustro. La Commissione ha accolta la proposta che in questo caso il ritorno del titolo avvenga di pieno diritto secondo le regole ordinarie. Esclusa la necessità di una formale rinnovazione con atto sovrano, si è però ritenuto conveniente che il passaggio del titolo dalla nuova all’antica famiglia sia soggetto a riconoscimento per atto ministeriale, sopra parere della Con-