LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 145 i untole e sufficiente stato di ciascuna famiglia da ammet- i arsi presentemente nell’enunciata classe delle medesime. XIII.— Li deputati inviino parimenti gli ordini i iportuni agli iusdicenti delle altre città, perchè facciano prontamente li dovuti riscontri de’ documenti annessi alle domande che saranno esibite avanti di i iro, e perchè le rimettano, insieme colle fedi e relazioni de’ fatti riscontri, a Firenze all’Archivio di Palazzo, affine di poter procedere sicuramente alla descrizione delle classi dei patrizi o de’ nobili del nostro Granducato. XIV. — Ordiniamo pertanto a tutti li iusdicenti, quali da’ deputati saranno trasmessi simili ordini, iìi eseguirli immediatamente, sotto pena della perdita della carica e della nostra indignazione ; e vogliamo, tal effetto che sia portato, avanti di loro, qualunque libro pubblico necessario per questi riscontri, non i stante qualsivoglia consuetudine, leggi, o ordini in contrario, per cui si pretendesse tener alcun simil libro segreto e custodito negli archivi o altro luogo elle comunità ; li riscontri poi che non si potranno ire, sul luogo, dai iusdicenti, si suppliranno in Firenze da’ deputati, per via dei libri degli squittinì riforme, ed altri originalmente esistenti nell’Archivio •li Palazzo e altrove. XV. — Avutesi da’ deputati tutte le domande, con li narrati, o simili documenti e relazioni, dovranno esaminarle attentamente, ad una ad una ; e quelle, nelle quali riscontreranno il tutto stare a dovere, e con-; arme alle nostre disposizioni contenute nella riforma irenerale e in questa nostra istruzione, formarle, col l ire in piè di esse l’ordine, a ministri dell’Archivio 'li Palazzo, per l’opportuno loro registro ; quelle domande poi, nei documenti delle quali s’incontrerà qualche ilifficoltà per la loro ammissione, vogliamo che si risolano alla pluralità de’ pareri ; sicché, se la maggior ! arte de’ deputati sarà di sentimento che siano ammesse, dovranno restare ammesse, e se ne dovrà da loro ordi- i are il registro come delle altre suddette. Ma se tutti, la maggior parte, de’ deputati le giudicheranno non ammissibili, essi ne notino i motivi in piè delle medesime, e le domande s’intendano restar escluse ; ben inteso però che chi si troverà così escluso, potrà ricorrere alla nostra grazia col presentare una supplica Codice Araldico. 10