58 PAKTE PRIMA. scudo d’arme colle respettive insegne secondo la tradizione e senza una speciale licenza. 31. In Italia la particella «di» o «de» premessa al cognome, non è, da sola, indizio di nobiltà. 32. A Società private non si concede l’uso completo della Bandiera nazionale, ma vi si introducono varianti e spezzature perchè si distingua da quelle del R. Esercito. 33. Nelle successioni ai feudi siciliani, le femmine erano preferite ai maschi, quando fossero più prossime, in grado di consanguineità, coll’ultimo investito, di quanto lo fossero i maschi. In tali casi la prossimità del grado vinceva sul sesso. 34. Nella regione modenese non vi erano che le seguenti nobiltà civiche : con grado di « Patriziato » nelle città di Modena e di Reggio e con titolo di « Nobiltà » nelle città di Mirandola, Carpi, Finale e Correggio. 35. Nella regione toscana vi erano : famiglie di « Patriziato » e di « Nobiltà » nelle città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona, Lucea, e Livorno ; famiglie di « Nobiltà » nelle città di Borgo -sansepolcro, Montepulciano, Colle, San Miniato, Prato, Pescia, Pontremoli, Modigliana, Fiesole, Pietrasanta, Fivizzano e Massa. 36. Sono riconosciute « Patriziali » le famiglie, che, all’abolizione dei Sedili, avvenuta nelle provincie na-politane il 25 aprile 1800, si trovavano nel godimento del patriziato nelle città di Napoli, Bari, Salerno, Sorrento, Trani e Tropea. 37. E riconosciuto eguale diritto alle famiglie che, nel suddetto giorno, si trovavano nel patriziato della città di Pozzuoli, stata riconosciuta come « Piazza chiusa» con R. Reseritto 14 dicembre 1858. 38. Potrà riconoscersi simile diritto con deliberazione della Consulta Araldica, previo, caso per caso, il parere della Commissione napolitana, per le altre città che godettero dello stesso privilegio della « Piazza chiusa » ed il diritto al titolo ereditario di Nobile per le città che si governavano col sistema della vera ed effettiva separazione, rimanendo però tale diritto, in caso di successiva infeudazione, limitato alle sole aggregazioni che la precedettero. 39. Una famiglia, di origine straniera, che sia stata inscritta nel Libro d’oro, non può pretendervi la iscri-