276 APPENDICE TERZA. CAPITOLO IH. Deli,E domande e della loro spedizione. Art. 109. Le domande, i ricorsi e gli atti di opposizione, relativi a provvedimenti in materia nobiliare od araldica, devono essere scritti su carta in bollo competente e indirizzati al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, presso l’Ufficio araldico del Regno. Le domande devono contenere l’indicazione : del nome e cognome, della paternità, del luogo di nascita e domicilio, della cittadinanza e della condizione sociale ed economica del richiedente; l’oggetto e il fondamento della domanda ; la dichiarazione di essere pronto a soddisfare le tasse e i diritti stabiliti ; devono essere corredate dal fascicolo dei documenti con doppio elenco su carta semplice, uno dei quali viene dall'ufficio restituito con ricevuta dei documenti esibiti. Le domande di provvedimenti di grazia Sovrana devono essere presentate a S. M. il Re e al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Art. 110. Nessuna domanda può avere corso se non consti della esecuzione del prescritto deposito. Art. 111. Alla domanda debbono essere unite : la documentazione della esistenza dei titoli, predicati o stemmi e quella dell’attacco genealogico fra il richiedente e il concessionario e l’ultimo investito o riconosciuto, la dimostrazione per linea e grado del diritto di succedere nel titolo, nonché il diploma di concessione o di conferma e lo stemma a colori con la descrizione in termini araldici. Art. 112. Il Commissario del Re può, ove lo creda opportuno, richiedere per il tramite del Cancelliere, capo dell’ITfficio araldico, al Prefetto del luogo di domicilio dell’istante informazioni in via riservata sulla condotta morale e sulle condizioni economiche dell’istante e dei suoi prossimi congiunti. Presa visione della risposta, il Commissario del Re rimette il relativo carteggio al Cancelliere il quale lo tiene a disposizione del Capo del Governo.