LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 137 si iitino senza strepito o figura di giustizia nel detto Vrchivio di Palazzo avanti al Segretario di Stato. Egli solo, esaminato pienamente l’affare, ed avutone il parere o l’informazione da’ rappresentanti nobili, dovrà di tutto farne a Noi la relazione, per mezzo del nostro Consiglio di Reggenza, al quale, sul conto che ce ne sarà reso, notificheremo la nostra risoluzione c suprema volontà. Della perdita della nobiltà. XXV. —• Perchè non merita di stare tra i nobili chiunque fa azioni, o tiene maniere di vivere, mal convenienti al proprio decoro ; perciò vogliamo che il patriziato o nobiltà si perda, e per delittto, e per l’esercizio di arti vili e meccaniche : di maniera che, se alcuno si trova presentemente in simili pregiudizi, esercizi, non può essere scritto, nè egli, nè li suoi figliuoli, nelli nuovi registri ; ed in avvenire parimenti qualunque già vi si trovasse descritto, s’intenda decaduto dalla prerogativa del proprio rango, secondo le seguenti nostre dichiarazioni. XXVI. — Quanto al delitto : per quello solo di lesa Maestà, dovrà estendersi la pena, oltre al delinquente, anco sopra alli suoi figliuoli o nipoti nati tanto avanti, quanto dopo la condanna, talché essi tutti, in un istesso tempo col loro padre o avo, devono irremissibilmente esser rasi dalli pubblici registri della loro classe. XXVII. — Tolto il caso di lesa Maestà, dichiariamo che le sentenze criminali, in tutti gli altri delitti capaci d’irrogare infamia secondo le leggi e consuetudini del nostro Granducato, pregiudichino solo al delinquente ; quale, subito dopo la sentenza, anco data in contumacia, dee scancellarsi dalla sua classe, ed in conseguenza alli suoi figli e discendenti, che nascessero dopo tale scancellazione, ma non già alli suoi figli nati e descritti avanti di quella, e molto meno alli suoi fratelli, e altri collaterali, innocenti. XXVIII. — Qualunque delinquente otterrà dopo la condanna la grazia ed il perdono, da Noi o da’ nostri successori, sarà tenuto supplicare di poi, a parte, per la riabilitazione sua e de’ suoi figli, al pristino rango, non potendogli giovare in ciò veruno indulto