262 APPENDICE TERZA. Art. 42. La Consulta araldica può proporre al Re di decretare la perdita delle distinzioni nobiliari e la decadenza del diritto di succedervi in confronto dei condannati alla reclusione per qualsiasi durata per delitti contro i poteri dello Stato, contro la fede pubblica, la projjrietà e il buon costume, o per bancarotta fraudolenta ; e di coloro che, allo scopo di eludere le leggi dello Stato, rinunziano alla cittadinanza italiana o che ne sono stati privati per decreto Reale. Art. 43. Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, i titoli nobiliari sono riconosciuti all’immediato legittimo successore. Art. 44. Se chi è incorso nella perdita dei titoli e attributi nobiliari, a norma dell’ultima parte delTart. 42, ha figli in minore età i quali siano pure divenuti stranieri, si dovrà attendere, prima di far luogo al riconoscimento del passaggio del titolo in altra persona, il decorso di due anni dal raggiungimento della età maggiore del piii giovane di essi, salvo che nel frattempo si verifichi il ricupero della cittadinanza italiana da parte di qualcuno di essi. Art. 45. La Consulta araldica può proporre al Re di decretare la sospensione, per non piti di cinque anni, dell’uso dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari, in confronto dei condannati per oziosità, vagabondaggio o per mendicità, degli ammoniti a norma di legge, e dei sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza, o alla pena del confino qualora sia stata appli cata per fatti disonorevoli o per addebiti di particolari gravità. Art. 48. La decadenza o la sospensione è pronun ciata con decreto Reale controfirmato dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Art. 47. La riabilitazione del condannato non prò duce alcun effetto sulla già pronunciata decadenza. Art. 48. Il procuratore del Re dovrà trasmettere senza ritardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministr un estratto delle sentenze passate in giudicato, che importino condanne di persone appartenenti a famiglie inscritte neH’Elenco ufficiale nobiliare alle pene e pei reati indicati negli articoli precedenti. Art. 49. L’annotazione del decreto che pronuncia la perdita dei titoli, predicati .e qualifiche nobiliari a margine della relativa iscrizione nei libri e registri della