294 APPENDICE TERZA. Regio Decreto i) ottobre 1930, n. 1405 : pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1930, n. 254. Modifiche aH’Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, approvato col R. D. 21 gennaio 1929, n. 61. (Riguarda esclusivamente la composizione della Regia Consulta e della Giunta Permanente Araldica). Art. 2. Panno parte di diritto della Regia Consulta : il Presidente della Corte di Cassazione e il Presidente del Consiglio di Stato. Gli altri 12 Consultori sono scelti come appresso : a) due membri del Gran Consiglio del Fascismo ; b) due Senatori ; c) due Deputati al Parlamento ; d) tre in rappresentanza delle Famiglie inscritte nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana ; e) tre in rappresentanza degli Istituti storici, delle RR. Deputazioni e RR. Società di Storia Patria ; eccettuati i membri che vi seggono di diritto, tutti gli altri durano in carica 4 anni e possono essere confermati. Art. 3. La Giunta viene scelta in seno alla Consulta e nominata, su proposta di questa, dal Capo del Governo. Si compone di : un Presidente nominato con Decreto Reale e di 5 membri nominati con Decreto del Capo del Governo. I membri della Giunta durano in carica 4 anni. Art. 4. Il Commissario del Re...... udito il Capo del Governo, propone al Sovrano Assenso tutte le proposte per provvedimenti di grazia. Regio Decreto 6 novembre 1930, n. 1494 ; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1930, n. 283. Diritti di cancelleria per provvedimenti araldici. Veduto il R. Decreto 31 marzo 1921, n. 517, concernente i diritti di Cancelleria dovuti all’ Erario in materia di Provvedimenti araldici e nobiliari ;