LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 57 nobiliare, applicando le regole legali dell’ « Assenza », quando ne sia il caso. 21. Lo stemma dello Stato deve usarsi nelle intestazioni e sigilli dalle sole amministrazioni governative ; le amministrazioni provinciali, comunali, di opere pie e di enti morali, non possono usare intestazioni e sigilli che colla leggenda indicante l’amministrazione, unendovi lo stemma od emblema proprio, quando ne sia in legittimo possesso. 22. Dopo la totale abolizione dei sedili di nobiltà della regione napolitana, non si possono ammettere nuove iscrizioni o reintegrazioni ai sedili medesimi. 23. Colla istituzione dei registri nobiliari della Consulta Araldica cessano tutte le iscrizioni negli antichi registri nobiliari italiani, anche a titolo di reintegrazione. 24. Alle famiglie napolitane per le quali, ai termini della Prammatica del 16 giugno 1742, siasi verificata la prescrizione centenaria, non compete la reintegrazione al patriziato napolitano. 25. Quando un titolo o predicato nobiliare passò in altra famiglia, agli ultrogeniti della famiglia che lo possedeva non ispetta il diritto di portarlo, preceduto dal segnacaso « dei » (art. 42 del Regolamento araldico), che personalmente. 26. Il cimiero del corno dogale veneto non si riconosce che alle famiglie del patriziato veneto che ebbero Dogi nella loro ascendenza diretta. 27. Nelle concessioni di titoli nobiliari ad ultrogeniti di famiglie già nobili e titolate, si introdurrà una spezzatura nello stemma gentilizio od una variante nella sua ornamentazione esteriore. 28. Quando la discendenza diretta da un Dogò veneto sia estinta, si può riconoscere l’uso del cimiero di un corno dogale al ramo collaterale prossimiore (vedi Massima n. 26). 29. Possono aspirare al riconoscimento del titolo marchionale (Regio Decreto 18 dicembre 1889) quelle famiglie del patriziato genovese che ottemperarono alle leggi della Repubblica, quantunque non avessero, nell’anno 1797, individui effettivamente inscritti nel corpo della nobiltà genovese, perchè rappresentate da minorenni. 30. I decorati di ordini equestri italiani, o stranieri debitamente confermati, possono fregiare il loro