APPENDICE TKRZl. 261 L’ornamentazione araldica della Basilica è riconosciuta ai capi delle famiglie papali e di quelle che ne hanno ottenuta speciale concessione. L’uso del cimiero in forma di Corno dogale spetta ai patrizi veneti discendenti per linea retta maschile dai dogi di Venezia. Ove la discendenza diretta maschile sia estinta, l’uso di tale cimiero può essere riconosciuto a favore della linea collaterale agnatizia pros-simiore. Gli stemmi concessi dalla Santa Sede agli alti prelati sono strettamente personali. Art. 38. È ammesso il riconoscimento, mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di stemmi di cittadinanza a favore di famiglie non nobili ma di distinte civiltà, quando ne sia dimostrato il pubblico e pacifico possesso per un periodo di tempo non inferiore a 150 anni. Le ornamentazioni araldiche di tali stemmi sono limitate all’elmo prescritto dall’art. 13 del regolamento tecnico araldico, adorno di penne dai colori dello scudo, senza cercine, nè svolazzi, nè motto. Art. 39. Gli stemmi delle Provincie e dei Comuni non possono essere modificati. Essi hanno la forma cosidetta sannitica con la corona e con le ornamentazioni prescritte dal regolamento tecnico araldico del 13 aprile 1905, senza sostegni o tenenti o motti, salvo antiche e provate concessioni. La forma degli antichi Gonfaloni non potrà essere modificata. La Consulta determinerà la forma di quelli di nuova concessione. Art. 40. Il titolo di Città può essere concesso a Comuni insigni per ricordi o monumenti storici, che abbiano convenientemente provveduto a ogni pubblico servizio e in particolar modo all’assistenza, istruzione e beneficenza e che abbiano una popolazione agglomerata ilei capoluogo non minore di 10,000 abitanti. Art. 41. Incorrono di diritto nella perdita dei titoli e attributi nobiliari e nella decadenza del diritto a succedervi i condannati per delitto contro il Re, il Principe Ereditario o la Patria, contro il Sómmo Pontefice, e contro il Capo del Governo ; i condannati alle pene di morte, dell’ergastolo e della reclusione per una furata non inferiore ad anni cinque e alla interdizione permanente dai pubblici uffici.