110 PARTE SECONDA. o col possesso delle medesime per il corso d’anni sessanta addietro, o con altro legittimo titolo, rimanend i alle altre persone non riferite nello stesso capo prim i dell’Editto, come sono quelle che pretendono di essere considerate in possesso dell’arme, o di quelle, che addimandano d’essere dichiarate nobili, l’obblig > di dar le pruove dell’uso delle arme immemorabil, ossia almeno per cento anni. In difetto però di ta i pruove, e non avendo concessione speciale del Sovrane, nè altro legittimo titolo, dovranno simili persone e fa miglie dimettere l’uso delle armi, o ricorrere al Sovrano medesimo per ottenerlo da esso, il quale lo con cederà con patente. Secondo. — Gli eredi, se vogliono unire al proprio stemma quello nella cui eredità sieno succeduti, o che abbandonato il suo, vogliono servirsi di quello nelli cui eredità sono subentrati, tanto se per mera loro eie zione, come se per volontà de’ testatori ; dovranm avere da Sua Maestà il privilegio con cui venghint abilitati a poterne usare. Terzo.— Lo stesso dichiariamo rispetto anche cliiun que altro il quale per qualsiasi titolo, contratto o con venzione, e anche dissimulazione, vorrà assumere le stemma d’altra famiglia, ritenute però le condizion apposte col detto capo secondo dell’Editto 20 novem bre 1769, articolo II e III. Quarto. — Li cadetti de’ titolati potranno beus portare le armi de’primogeniti, ma col solo elmo e pennacchi, accompagnamenti della nobiltà generosa, qua lora il titolato sia di famiglia nobile, o questa sia da Sua Maestà dichiarata tale. Quinto. — Gli ecclesiastici, sebbene titolati Marchesi, Conti e simili ed anche della maggior sfera, o pos-sedino signorie, e feudi cospicui ; non potranno apporre alla loro arma corona di qualunque sorta, se non fosse 0 di nascita tale, o che il titolo sia congiunto col diritto territoriale, dovendosi contentare essi, e così pure 1 sopradetti figli cadetti de’ titolati, degli ornamenti spettanti come sopra a’ nobili senza titolo. Sesto. — Per togliere il troppo intollerabile arbitrio con cui alcuni Notai o altre persone di questo Stato si fanno lecito di dispensare, a chi a loro ricorre, delle arme, o inventate a proprio talento, o ritrovate in libri e codici antichi, dove sono registrate le famiglie estinte