254 APPENDICE TERZA. Ordiniamo die il presente decreto, munito del si gillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’ Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 21 gennaio 1929 - Anno VII. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto : Il Guardasigilli Rocco. Ordinamento dello stato nobiliare italiano. CAPITOLO I. Norme generali di legislazione nobiliare. 1. — Bella prerogativa Regia e delle distinzioni nobiliari Art. 1. È attributo della Sovrana prerogativa del Re a) stabilire norme giuridiche aventi forza di leggi per l’acquisto, la successione, l’uso e la perdita di titoli. predicati, qualifiche e stemmi nobiliari ; b) concedere nuovi titoli, predicati, qualifiche < stemmi nobiliari ; rinnovare titoli e predicati, estint per mancanza di chiamati alla successione ; sanare 1( lacune e le deficienze nella prova di antiche concession o nel passaggio dei relativi titoli e predicati ; e) autorizzare l’accettazione di titoli, predicati i qualifiche nobiliari concesse a cittadini italiani da Po tenze estere ; e l’uso di titoli, senza predicati territoriali concessi a cittadini italiani dai Sommi Pontefici dopc il 20 settembre 1870; d) decretare la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso. Art. 2. Le norme giuridiche di legislazione nobi liare sono emanate mediante decreti Reali, controfirmati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario