138 PARTE SECONDA. o grazia generale, senza una nuova e speciale nostra grazia, o rescritto col solito nuovo diploma da regi starsi, come sopra, nel nostro Archivio di Palazzo. XXIX. — Quanto all’Archivio delle arti e profes sioni, in favore del commercio e delle arti liberali, vogliamo, che nè la matricola, nè l’attuale esercizio delle infrascritte, deroghi in alcun modo alla nobiltà o patriziato ; talché li sotto espressi matricolati in esse, devono seguitare a godere di tutti li privilegi, prero gative e distinzioni del loro rispettivo rango. Per tali intendiamo generalmente tutti li patrizi o nobili che, come mercanti o banchieri, tengono case di negozio o banchi di cambio, ecc., per una somma riguardevole, siano essi descritti o no alle arti de’ mercatanti o del cambio ; e particolarmente poi traili matricolati alle arti della seta o della lana, li nobili o patrizi che col loro denaro e ministri fanno andare, in digrosso, traffichi di simili manifatture ; traili ma tricolati alle arti dei medici e speziali, e a quella dei giudici e notai, li patrizi o nobili che fanno la professione del medico, dell’avvocato o del giudice, mentre siano stati addottorati nelle università del nostro Gran ducato. E finalmente tutti li nobili o patrizi che professassero la pittura, la scultura e l’architettura, sì civile che militare. XXX. — Al contrario : nelle suddette arti della seta e della lana, il tener bottega, per vendere al minuto o a taglio ; in quella de’ medici, ecc., il mestiero dello speziale o chirurgo, ecc. ; in quella de’ giudici e notai l’esercizio del procuratore e notaio, e l’impiego di attuario o cancelliere ; e finalmente l’esercizio di qualunque altra arte o professione meccanica, intendiamo che deroghi alla nobiltà. Onde, qualunque patrizio o nobile eserciti simili arti o professioni, dee subito, come è detto, scancellarsi dal registro della sua classe, o non ammet-tervisi nella presente descrizione. Nè potrà egli, o li suoi figli e discendenti nati dopo tale esclusione, esservi restituito, senza precedente diploma di Noi, o de’ nostri successori granduchi. XXXI. — Qualunque donna patrizia o nobile si mariterà'con uomo ignobile, non dee essere scancellata dalla sua classe, benché costante il matrimonio si debba stimare della condizione del marito ; e parimenti qua-