16 PARTE PRIMA. Art. 84. Per la riscossione dei diritti di cancelleria, l’incaricato del servizio di cassa del Ministero dell’interno riceverà, di volta in volta, appositi ordinativi dall’Ufficio araldico. Le ricevute che egli rilascerà delle singole somme riscosse, dovranno essere staccate da un bollettario, a madre e figlia, che gli verrà rimesso al principio di ogni esercizio finanziario, bollato e vidimato sul primo foglio, d’ordine del Ministro, dal Capo di Gabinetto, coll’indicazione del numero delle bollette. Art. 85. Questo bollettario sarà, con tutti gli ordinativi di pagamento, emessi durante l’anno finanziario, e con tutte le quietanze di tesoreria, unito al conto giudiziale dei proventi araldici, da presentarsi annualmente alla Corte dei Conti. Visto d’ordine di S. M. Il Ministro dell’interno Rudinì. Regio Decreto 31 marzo 1921, n. 5.17, che modifica la Tabella allegata al Regio Decreto 2 luglio 1896, n. 313, circa i diritti dovuti alla Consulta Araldica, per domande e provvedimenti in materia araldica, ed insieme modifica gli articoli 27 e 28, e sopprime il capoverso dell’art. 30, del Regio Decreto 5 luglio 1896, n. 314 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 aprile 1921, n: 102). VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA. Visti i Decreti Reali 2 e 5 luglio 1896, nn. 313 e 314, con i quali fu stabilito un nuovo ordinamento della Consulta Araldica, e furono determinate le norme per lo eseguimento delle nuove disposizioni ; Veduta la deliberazione del 12 dicembre 1920 della Consulta medesima ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell’interno, Presidente del Consiglio dei Ministri ;