APPENDICE TERZA. 273 ; uzianità di nomina, almeno una volta ogni bimestre, con invito a firma del segretario, inviato almeno otto i iorni prima dell’adunanza e corredato dall’ordine del < iorno. Art. 94. Quando la Commissione lo deliberi o quando i presidente lo creda opportuno, gli affari di maggiore importanza possono essere affidati all’esame di uno o più commissari per farne speciale relazione. Art. 95. Le deliberazioni sono valide con l’inter-ento della metà dei componenti la Commissione. In < aso di parità di voti, il voto del presidente prevale. I commissari cbe, senza giustificato motivo, manchino a tre sessioni consecutive, sono considerati dimissionari. Il segretario ne darà pronta partecipazione ¡il Cancelliere della Consulta. 6. — liegisiri e libri nobiliari. Art. 96. I registri dei decreti Reali, delle Regie lettere patenti, dei decreti Ministeriali, dei verbali delle adunanze della Consulta e della Giunta sono custoditi ital Cancelliere. Art. 97. I libri araldici sono tenuti dall’ Ufficio araldico, sotto la direzione del Commissario del Re. issi sono i seguenti : a) il TAbro d'oro della nobiltà italiana ; b) il Libro araldico dei titolati stranieri ; c) il Libro araldico degli stemmi di cittadinanza ; d) il Libro araldico degli enti morali ; e) VElenco ufficiale nobiliare. Art. 98. Nel Libro d’oro si inscrivono le famiglie italiane cbe ottennero la concessione, la rinnovazione, 1 autorizzazione o il riconoscimento di titoli e attributi nobiliari. Dalla iscrizione deve risultare : il paese di origine, la dimora abituale della famiglia, i titoli e ttributi nobiliari con le indicazioni di provenienza e di trasmissibilità, i provvedimenti regi o governativi, a descrizione dello stemma e la parte di genealogia che tu documentata. Per aggiungere altri nomi alla pagina di una famiglia : ià inscritta nel Libro d’oro e nelVElenco ufficiale, è ufficiente la produzione dei relativi atti di stato civile.