106 PARTE SECONDA. della spada o palosso in città, e chiunque contravverrà incorrerà nella pena di scudi quindici, oltre la perditi della spada o palosso, e si riserverà il Tribunale a di chiarare, secondo le circostanze, quali siano le art meccaniche e vili, ed a decidere le controversie delli cose di sopra disposte. Capo V. Chiunque della Lombardia Austriaca o altri Stat d’Italia creda di poter aspirare ad essere annoverato fra il ceto de’ gentiluomini di Camera di Sua Maestà ed all’onore della Chiave d’oro della di Lei Augustissima Casa, dovrà, secondo il prescritto collTmperiale Regio Dispaccio de’ 7 gennaio 1768, d’ora in avanti pre sentare al Tribunale Araldico le sue prove di nobiltà le quali dovranno essere in tutto eguali a quelle che 1; Religiono Gerosolimitana richiede nella qualificazioni de’ suoi candidati e petenti per esser ricevuti fra Cavalieri di Giustizia della lingua italiana, restando sol tanto esentati dall’obbligo di dover per mezzo di testi moni nel luogo della loro nascita dare le prove, e dal l’altro obbligo di produrre, o far esaminare i documenti originali, sempre però, rispetto a quell’ultima dispensa che non vi sia circostanza che a giudizio del Tribunali esiga il contrario. Capo VI. Tutte le pene imposte colla presente Grida s’intenderanno replicate ogni volta, che si sarà contravvenuto. Chiunque denunzierà o notificherà contravvenzioni avrà in premio la terza parte della pena, o multa, e del valore delle robe invenzionate, e sarà, volendo, tenuto segreto. Qualora taluno si opponesse a quelle persone, ohe dal Tribunale vengono deputate a vegliare sull’osservanza del presente Editto, usando violenze in fatti, in iscritto e con parole, i Giudici del luogo, a richiesta di tali persone, ne faranno prendere le informazioni e queste si rimetteranno al Tribunale per quella risoluzione ohe giudicherà del caso.