LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. MASSIMARIO DELLA CONSULTA ARALDICA Massime ili legislazione nobiliare approvate dalla Consulta Araldica e sanzionate dal R. Governo. 1. Il titolo di conte palatino è diverso dal titolo comitale tanto nella qualificazione, quanto nelle insegne. 2. Il riconoscimento del titolo di conte palatino è riservato, caso per caso, alla Consulta Araldica ; a meno di un riconoscimento anteriore fatto dal governo italiano, del quale la famiglia, che ne fu decorata, (ira suddita. 3. Il titolo di conte palatino non si riconosce come titolo gentilizio e trasmessibile, quando fu conceduto : ai componenti di un determinato CoUegio ; agli investiti prò tempore di un ufficio ; e da Delegati, sia perpetui, sia temporanei, del Papa e deH’Imperatore. 4. Pel riconoscimento di un titolo nobiliare straniero, posseduto da una famiglia italiana, e non ancora legittimamente confermato, occorre una dichiarazione della competente autorità, spedita dal governo straniero in forma esecutiva, colla quale sia legittimata l’attuale autenticità del titolo invocato. 5. Colla abolizione della feudalità rimase sciolto ogni vincolo feudale, anche riguardo al possesso della terra infeudata e non sopravvisse che il titolo nobiliare che vi era annesso. 6. Il semplice possesso di una terra già feudale e titolata non costituisce, pel possessore, nessun diritto ad assumerne il titolo o predicato. 7. I titoli nobiliari conservano le condizioni di trasmissibilità che furono stabilite negli atti sovrani di concessione o di conferma. 8. I titoli nobiliari non possono formare oggetto, nè di commercio, nè di donazione, nè di contratti. 9. I figli adottivi e quelli legittimati pel rescritto del principe, non succedono nei diritti nobiliari del-