142 PARTE SECONDA. nostri ordini, contenuti sì nella presente nostra istruzione, elie nella riforma generale sopra la nobiltà e cittadinanza, pubblicata questo istesso giorno, alla precisa osservanza di cui ordiniamo alli deputati di attendere, avanti ad ogni altra cosa, seguendola alla lettera in tutto le sue parti. II. — In caso cbe alcun nobile si trovasse presente-mente nell’attuale esercizio di qualche arte, professioni* o carica, di quelle che abbiamo nella riforma dichiarato derogare alla nobiltà, benché per lo addietro non vi derogassero, come la professione del notaio o procu ratore della curia, l’impiego di cancelliere, conserva dore o attuari di qualunque uffizio, magistrato o co munità, e simile, ecc. ; comandiamo espressamene a tal patrizio o nobile, se vuole essere descritto nella sua classe e seguitare a godere li privilegi, onori e di stinzioni del suo grado, di renunziare, in pubblica forma, e lasciare del tutto l’esercizio di simile arte professione o impiego, facendosi scancellare da qualun que ruolo, ove come tale fosse descritto. E di quest; sua rinunzia, demissione d’impiego e scancellazione» produrne gli attestati autentici avanti li deputati, dentro il termine di mesi sei dall’infrascritto giorno a che mancando, spirato detto termine, s’intenda de caduto dal suo rispettivo rango, ed escluso egli, colla sua discendenza, dal registro della nobiltà o patriziato non ostante qualunque legge, consuetudine o ordini in contrario, alle quali cose già ci siamo, in detta ri forma, espressi di derogare in tutto e per tutto. III. — Perchè vogliamo che li deputati esaminino e riscontrino sicuramente tutte le domande, colli ri spettivi annessi recapiti che saranno presentate avanti di loro, da’ nobili istessi, o rimesse loro da’ iusdicenti, perciò di alcuni de’ medesimi recapiti ci piace, non meno per loro notizia, che di chiunque dee presentarli, darne l’appresso dettaglio. IV. — Primieramente, unito a ciascuna domanda, si esibisca, dal capo di casa, l’albero della propria famiglia, colla descendenza provata chiaramente per via dei libri delle decime, estimi, ecc., delli squittini, delle gabelle, dei contratti, de’ registri de’ battesimi, ed altri simili pubblici et autentici libri; avvertendo,per quanto è possibile, di notarvi i matrimoni contratti dalle persone in esso descritte.