258 APPENDICE terza. Tale titolo spetta ai legittimi discendenti per line? maschile degli ultimi iscritti all’epoca in cui cessarono di aver vigore le antiche legislazioni e non può formare oggetto di nuova iscrizione o concessione, nè di rinnovazione o di passaggio ad altra famiglia. È ammessa eccezionalmente la ulteriore iscrizione al ceto della nobiltà romana dei fratelli e loro discendenti di ambo i sessi per linea mascolina e delle sorelle a titolo personale, dei Sommi Pontefici. Fermi gli accertamenti già approvati dal Regie Governo, la Consulta, su proposta delle Commissioni araldiche regionali, accerta l’originaria esistenza degli antichi Collegi, Corpi o Ceti civici o decurionali di pa triziato o di nobiltà e le particolari norme dalle quali era regolata la iscrizione e successione dei loro componenti. Le relative deliberazioni della Consulta sono sottoposte all’approvazione del Capo del Governo. Primo Ministro Segretario di Stato. Art. 2L Non è ammesso il riconoscimento di antichi Ceti o Corpi cittadini o regionali di insigniti di titoli diversi dà quelli del 'patriziato o della nobiltà civica, o decurionale. x\rt. 22. È riconosciuto ai primogeniti capi di famiglie romane, insignite di titoli ex feudali di principe o duca, marchese e conte, l’antico uso di appoggiare il loro titolo principale al cognome, anziché al predicato feudale. Lo stesso uso sarà riconosciuto, su domanda, mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai capi di quelle famiglie ex feudali delle altre regioni d’Italia che si trovano nelle stesse condizioni ; salvi i riconoscimenti di tale uso già avvenuti. Art. 23. I titoli o attributi nobiliari concessi da una Potenza estera non possono formare oggetto di rinnovazione, nè di passaggio ad altra famiglia. Art. 24. Il semplice possesso di un territorio o di un ex feudo, al quale un tempo era annesso un titolo, non conferisce al possessore diritto ad assumere quel titolo e il relativo predicato, nè per chiederne la rinnovazione. Art. 25. I discendenti di ambo i sessi per linea retta maschile dell’intestatario, all’epoca della abolizione della feudalità, di un feudo nobile con piena giurisdizione, non decorato da titolo, possono ottenere mediante de-