LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 167 paccio 27 ottobre 1793 di Ferdinando IV0 con cui si dichiarava che l’aggregazione al ceto nobile di una •ittà, per supplire al numero degli amministratori, colla sola approvazione della Camera Reale, non fa acquistare diritto alla nobiltà, poiché tale diritto « non i può nè si deve esercitare che dalla Sovrana autorità ilei Principe, che è Punica fonte di ogni nobiltà ED ONORE ». A tali concetti di assolutismo s’inspirò la legge 25 aprile 1800 che aboliva i Sedili di Napoli ed il Tribunale di S. Lorenzo, cui sostituiva un nuovo « Supremo Tribunale conservatore della Nobiltà del Regno » ; ordinava la formazione di un «Libro d’Oro per le famiglie ascritte ai Sedili di Napoli o delle città del-Regno che formavano nobiltà, per le famiglie feudatarie da 200 anni e per quelle passate per giustizia all’Ordine di Malta. Si ebbero così quattro Registri Nobiliari: il «Libro d’Oro» propriamente detto, che conteneva tutte le Famiglie ascritte ai Sedili di Napoli (cui il Sovrano si riserbava la facoltà di aggregare altri distinti benemeriti soggetti e le loro famiglie, a suo piacimento) ; il registro delle « Piazze dichiarate chiuse » ; il registro delle famiglie feudatarie da oltre 200 anni e il registro delle famiglie dei Cavalieri di Malta per giustizia. Per determinar poi le categorie nobiliari, fu stabilito che le città le quali godevano il privilegio di « Piazza chiusa » (vedi il n. 42 del Massimario della Consulta) avessero un patriziato, mentre quelle che si amministravano col sistema « di vera ed effetiva separazione» (n. 43 del Massimario) avessero solo una Nobiltà (vedi anche i nn. 12, 22, 24, 36-38, 41,65,66, 67, 75, 77, 79, 80 e 81 relativi alle norme nobiliari interessanti 0 Napoletano). Con R. Decreto 23 marzo 1833 di Ferdinando II fu istituita la « Reai Commissione dei Titoli di Nobiltà », che venne abolita soltanto con decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861. SulPargomento della legislazione nobiliare napoletana sono utili a consultarsi i 4 opuscoli di Francesco Bonazzi « Ascrizioni di ufficio all’elenco dei nobili e titolati del Napoletano, ecc. », come son pure da tenersi presenti le infrascritte