264 APPENDICE TERZA. concessi dai Sovrani degli antichi Stati prima della uniiicazione politica, sono surrogate le disposizioni seguenti, con decorrenza dal 7 settembre 1926. Art. 54. La successione dei titoli, predicati e attributi nobiliari ha luogo a favore dell’agnazione maschile dell’ultimo investito, per ordine di primogenitura, senza limitazione di gradi, con preferenza della linea sul grado 1 chiamati alla successione debbono discendere pei maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo. I titoli, i predicati e gli attributi nobiliari non si trasmettono alle femmine nò per linea femminile, salvi quanto dispone il primo capoverso dell’art. 57. Art. 55. I figli naturali, ancorché riconosciuti, non succedono nei titoli e predicati nobiliari. 1 figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli e predicati al pari dei figli legittimi Gii effetti della legittimazione, rispetto alla successione nei titoli, quando il riconoscimento è posteriore al matrimonio, prendono data dal giorno del riconoscimento I figli legittimati per decreto Reale succedono ne titoli e predicati del padre, purché questi non abbia figli o discendenti legittimi o legittimati per susseguenti matrimonio o altri parenti maschi sino al terzo gradi successibili nei titoli ; e purché nel decreto Reale d) legittimazione sia dichiarato, in via di grazia, la capa cita del legittimato di succedere nei titoli del padre Queste norme possono essere derogate da particolari autorizzazioni della Prerogativa Sovrana per i titoli di nuova concessione. Art. 56. 1 figli adottivi non succedono nei titoli e predicati spettanti all’agnazione dell’adottante, salve le contrarie disposizioni della Sovrana Prerogativa per titoli di nuova concessione. Art. 57. I titoli concessi con qualunque formula o legalmente riconosciuti per tutti i maschi di una agna zione si acquistano dal giorno della nascita. Quelli concessi, oltre che a tutti i maschi, anche alle femmine, spettano alle medesime durante lo state nubile e non danno luogo a successione. Agli ultrogeniti delle famiglie insignite di titoli pri mogeniali è attribuito, oltre alla semplice nobiltà, il diritto di aggiungere al cognome l’appellativo del titolo e predicato del primogenito, preceduto dal segnacaso « dei ». Quando i titoli o predicati primogeniali sono