LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 29 Art. 14. Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta -ufficiale del Regno. Ordiniamo, ecc. Dato a Racconci addi 16 agosto 1926 VITTORIO EMANUELE. Visto : Mussolini. Il Guardasigilli Rocco. Regio Decreto 16 giugno 1927, n. 1091, che contiene norme integrative e dichiarative ai Regio Decreto 16 agosto Ì926, n. 1489, concernente il nuovo statuto successorio nobiliare italiano (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1927, n. 157). VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ ITALIA. Visto l’art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno; Considerata la opportunità di chiarire alcune disposizioni del Nostro Decreto 16 agosto 1926, n. 1489 ; Udita la Consulta Araldica del Regno ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato : Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1. Agli effetti della prima parte dell’art. 5 del Nostro Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, i titoli provenienti da femmine per successioni verificatesi dopo l’entrata in vigore del regolamento per la Consulta Araldica, approvato con Regio Decreto 5 luglio 1896, n. 314, si intendono legittimamente pervenuti alla loro discendenza maschile., allorché le Lettere Patenti di Nostro Assenso, prescritte dall’art. 31 del detto regolamento, siano state emesse prima del 7 settembre 1926