30 PARTE PRIMA. Se prima dì tale data le Lettere Patenti siano state richieste nei modi di legge, il rilascio delle medesime potrà tuttora aver luogo con l’effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a favore della suddetta discendenza maschile. Art. 2. L’art. 3 del Nostro Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, è rettificato nel senso che alle parole: «figli legittimi per Decreto Reale », siano sostituite le altre : « figli legittimati per Decreto Reale ». Art. 3. All’art. 7 del Nostro Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, è sostituito il presente articolo : « Il marito di donna titolata che, alla data del 7 settembre 1926, portava legalmente titoli e predicati nobiliari della moglie, li conserva in costanza di matrimonio. » Nel caso di morte della moglie, il vedovo potrà usare il di lei titolo principale, ma senza il predicato e non oltre lo stato vedovile ». Art. 4. li presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. Ordiniamo, ecc. Dato a S. Rossore, addi 16 giugno 1927 (Anno V). VITTORIO EMANUELE. Mussolini. * * * Mancando ancora una giurisprudenza sulla materia disciplinata da questo Statuto Successorio che ha già suscitato — e, probabilmente, continuerà tuttavia a suscitare — eleganti e appassionate discussioni, crediamo utile intanto riferire, quasi a mo’ d’interpretazione autentica del nuovissimo Decreto, il testo della Relazione presentata dalla Commissione cui dalla Regia Consulta fv demandato