LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 81 Art. 70. Gli Ufficiali Generali di terra possono accollare al loro scudo le bandiere nazionali decussandole, in numero di sei, se tenenti generali comandanti SS Maggiore Generale. Tenente Generale. li corpo d’armata ; di quattro, se tenenti generali ; di lue, se maggiori generali. Art. 71. Gli Ufficiali Generali di mare possono accollare il loro scudo ad un ancora, se contrammiragli ; due ancore decussate, se vice ammiragli. Contr’Ammiraglio. Vice Ammiraglio. Art. 72. I Decorati di ordini equestri possono fregare il loro scudo colle insegne delle loro decorazioni. Codice Araldico. 6