134 PARTE SECONDA. e caso che tra essi vi fosse alcuno parente del preten dente, o interessato altrimenti in causa, permettiamo allora, sì al Segretario di Stato, che ai cavalieri depu tati, di servirsi in luogo di quello, di altro soggetto eletto a loro piacimento dalla rispettiva classe. Concediamo loro, per special privilegio, di copriri e sedere avanti qualunque, anco supremo, Magistrato delle città, e vogliamo che sia di loro privativa incum-benza, esclusivamente ad ogni altro, di far l’ufficio di Paciari, con intromettersi a fare aggiustamenti tra nobili e nobili, o tra nobili e persone d’inferior condizione, quando però l’affare, o di sua natura, a richiesta delle parti interessate, non debba terminarsi giuridi camente avanti il Magistrato ordinario. Nella città di Firenze, in tutte le pubbliche funzioni ove assista il nostro reai Consiglio di reggenza, do vranno essi essere immediatamente al di lui seguito, in abito di gala, avanti a tutti i Magistrati, anco del supremo di detta città. E parimenti in tutte le pubbliche funzioni della città di Siena e delle restanti nobili città del Granducato, nelle quali intervenga tutto il Corpo delle Magistrature, dovranno eglino, messo nel primo luogo tra loro l’Au ditor generale, o altro rispettivo Rettore, avere il passo avanti il Gonfaloniere, o altro primo Magistrato della propria città, quale seguiterà di poi a precedere tutti gli altri Magistrati secondo il consueto, non ostante qualunque ordine, privilegio, sì nostro, che de’ nostri antecessori granduchi, legge o consuetudine immemorabile in contrario ; 'alle quali cose tutte di nostra certa scienza, e colla pienezza della nostra suprema potestà, deroghiamo in questo capo solamente. L’attuai esercizio di rappresentante nobile, eletto da noi, non darà divieto a veruna Magistratura, di cui starà sempre in arbitrio del rappresentante medesimo l’accettazione ; purché in ogni caso di pubbliche funzioni, come sopra, lasciato per quella volta il luogo del suo Magistrato, vada con li altri rappresentanti nobili al suo posto ; volendo noi espressamente, che l’at tual godimento di nobile rappresentante, o la capacità di essere eletto per trovarsi descritto nelli rispettivi registri, s’intenda, da qui avanti ad”02ni effetto, il primo e più distinto onore delle città nobili, e proprio solo delle nobili famiglie.