224 APPENDICE I. 17. Segretari delle carceri e riforrnatorii e medici dei manicomi giudiziari. Categoria, XIII. 1. Addetti consolari; Funzionari con grado corri spondente del Ministero degli affari esteri. 2. Vice sogretari nelPAmministrazione dell'interno. 3. Vice sogretari nell’A mministrazione delle co Ionie. 4. Uditori giudiziari. 5. Sottotenenti delle Armi e Corpi del Regio eser cito ; Guardiamarina e sottotenenti dei Corpi della Regia marina ; Sottotenenti dell’Arma e dei Corpi della Regia areonautioa ; Capi manipolo della M. V. S. N. : Sottotenenti della Regia guardia di finanza. 6. Vice segretari dei Ministeri. 7. Vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza. 8. Vice segretari della Corte dei conti; Aggiunti di procura della Regia avvocatura erariale. 9. Professori straordinari di ruolo B dei Regi istituti medi di istruzione e professori con grado corrispondente delle Regie accademie di belle arti, dei cou-servatorii di musica ed arte drammatica e dei RR. educandati femminili ; Vice segretari dell’Amministrazione regionale scolastica, delle Regie università, degli istituti di belle arti e dei conservatorii di musica ed arte drammatica. 10. Assistenti della Regia accademia navale. 11. Assistenti dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria. 12. Vice ispettori e vice direttori delle poste e telegrafi ; Assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia. 13. Vice segretari delle carceri e riformatorii; Medici assistenti dei manicomi giudiziari. Art. 2. 11 Capo del Governo Primo Ministro prende il primo posto nella categoria prima. I cardinali precedono i Cavalieri deH’Ordine Supremo della SS. Annunziata. Gli arcivescovi susseguono immediatamente le cariche della quinta categoria ed i vescovi i funzionari della sesta.