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PARTE PRIMA.
è radicato in una famiglia ed era considerato come un titolo specifico in uso per indicare una vera nobiltà civica o decurionale.
   Art. 41. Non si faranno più concessioni, o rinnovazioni, di patriziati o di nobiltà municipali nè si iscriveranno nuove persone negli antichi registri.
    Art. 42. TI titolo di nobile è attribuito :
     a)	a coloro che sono in possesso della nobiltà ereditaria e non hanno altra qualificazione nobiliare
o	patriziale ;
     b)	alle famiglie che ne ottennero speciale concessione ;
      c)	agli ultrogeniti delle famiglie titolate, coll’aggiunta del titolo e predicato del primogenito, preceduto dal segnacaso dei. Quando i titoli del primogenito sono parecchi, agli ultrogeniti non si attribuisce la qualificazione generica che di un solo titolo o predicato seguendo le speciali tradizioni locali o famigliari.
   Art. 43. Il titolo di cavaliere compete soltanto alle famiglie insignite di uno speciale diploma di cavalierato ereditario.
   Alle femmine appartenenti a famiglie insignite del solo cavalierato, scompagnato dalla nobiltà, compete solamente la qualificazione generica dei cavalieri.
   Art. 44. In massima non si concedono nè si rinnovano predicati, escludendo sempre quelli di comuni
o	di antichi feudi ai quali non si potrà aspirare che per successione o per agnazione cogli antichi concessionari.
   Le concessioni di predicati onorifici sono riservate a rimunerare coloro che, con servigi o meriti eminenti, avranno illustrata la patria.
   Art. 45. Il titolo di città può essere concesso a comuni insigni per ricordi, o monumenti storici, con una popolazione agglomerata nel capoluogo non minore di diecimila abitanti e che abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio ed in particolar modo alla assistenza, istruzione e beneficenza. ^
   Art. 46. Per gli stemmi nuovi si asseconderanno, possibilmente, i desideri dei chiedenti, ma si comporranno in modo che non si ledano diritti storici, o di terzi e che, per qualche pezza, figura, motto od ornamentazione apparisca l’origine od il motivo della concessione.