LEGISLAZIONE DEGLI EX STATI ITALIANI. 133 mano, e munite del nostro imperiale sigillo, mandarle in ciascheduna delle rispettive città, per ivi tenersi negli archivi di esse. XII. — Ogni volta che nascerà alcun figliuolo, o figliuola, legittimo naturale, in alcuna famiglia patrizia o nobile, sarà cura del capo di casa, di farlo nrontamente scrivere in queste copie ; portandone per- < iò al Iusdicente la fede autentica del battesimo, o siv-vero potrà inviarle a Firenze, nell’Archivio di Palazzo, affinchè ivi sia scritto subito nel libro originale, e dato ¡’ordine per farlo notare di poi anco sul libro della sua patria. XII. — Comandiamo espressamente all’Auditor generale di Siena, ed a tutti gli altri lusdicenti delle soprannominate città, di rimettere in Firenze, alla fine ili ogni anno, la nota dei nati, fatti da loro scrivere ne’ registri, colle füze delle fedi del battesimo, facendo consegnar tutto in mano del Segretario di Stato, o nel-; Archivio di Palazzo, acciò siano scritti parimente nelli rispettivi originali registri ivi esistenti. Tanto ancora si osserverà dalli capi delle famiglie nobili fiorentine nel portare all’Archivio di Palazzo le fedi delle nascite, per far descrivere la loro prole legittima • naturale, alli registri della propria classe. XIV. — Riconosciamo li descritti in tal forma, ne’ registri del patriziato e della nobiltà, per li soli nobili del nostro Granducato, alli quali solamente, oltre alle altre prerogative e privilegi soliti, intendiamo di aver concesso ultimamente quello di poter instituiré le primogeniture e fidecommissi. Nè li patrizi avranno altra prerogativa di più de’ nobili, che la sola precedenza sopra di essi in tutte le pubbliche adunanze e funzioni. XV. — Da ciascuno di questi registri eleggeremo noi, ogni anno, per turno, nelle città di Firenze e Siena otto soggetti, e nelle altre città sei, la metà sempre delle rispettive classi del patriziato, col titolo di Nobili rappresentanti il corpo della nobiltà della loro patria ; questi Nobili rappresentanti assisteranno ed informeranno ili ogni affare, concernente la matèria della nobiltà della loro patria, il nostro Segretario di Stato, e saranno, in ogni tempo, li testimoni da esaminarsi da’ cavalieri assistenti in occasione di provanze pel ricevimento di qualunque persóna agli ordini nobili ;