APPENDICE TERZA. 257 3. — Norme generali per la concessione, il riconoscimento, l'uso e la perdita delle distinzioni nobiliari. Art. 13. Non si riconoscono distinzioni nobiliari se non si possa giustificarne la originaria concessione od altro modo legittimo d’acquisto e la legittima devoluzione a favore dell’istante. Art. 14. Le distinzioni nobiliari non si estinguono per mancato uso, nè si acquistano per lungo uso ; salvi gli effetti dei riconoscimenti avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente ordinamento. Art. 15. Le distinzioni nobiliari non possono formare oggetto di private disposizioni per atti tra vivi o di ultima volontà. Art. 16. La refuta di un titolo, mediante rassegna di esso al li e da parte dell’intestataiio, può essere accettata con atto Sovrano portante rinnovazione del titolo, previo parere della Consulta araldica, in favore di un discendente maschio ultrogenito o, in difetto di discendenti maschi, di un fratello germano dell’intestatario da questi designato, purché il titolo non sia quello più elevato in grado o che dà il nome d’uso alla famiglia e purché risulti da scrittura autentica il consenso di tutti i successibili intermedi. Se fra questi vi sono dei minorenni, la refnta non sarà autorizzata prima che, trascorso almeno un anno dal raggiungimento della rispettiva maggiore età, ciascuno di essi abbia prestato il proprio consenso. Art. 17. La nobiltà legalmente riconosciuta e quella per nuova concessione Sovrana si acquistano da tutta la discendenza, nel primo caso dal giorno della nascita, nel secondo dal giorno della concessione. Art. 18. La moglie segue la condizione nobiliare del marito e la conserva anche durante lo stato vedovile. Art. 19. Nel caso di parto gemello o plurimo si considera primogenito il primo venuto alla luce. Art. 20. 11 titolo di patrizio o di nobile di una città si può riconoscere quando consti che si era radicato in una famiglia appartenente a un Collegio, Corpo o Ceto civico o decurionale, che, secondo le antiche legislazioni, attribuiva ai suoi componenti e ai rispettivi discendenti il patriziato o la nobiltà.