LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 85 che un individuo non insignito della nobiltà fosse preventivamente abilitato alle successioni stesse da uno speciale decreto di abilitazione (9 giugno 1912). Corona da usarsi dai Conti palatini. — Ai Conti palatini si attribuirà una corona comitale, disegnata nel Regolamento tecnico araldico, e che è : « a tre punte alzate ed a sei ribassate » (21 febbraio 1915). Don e Donna ai Nobili antichi lombardi.— il titolo di Don e Donna potrà attribuirsi a quelle antiche famiglie lombarde che lo ebbero già riconosciuto all’epoca della revisione nobiliare ordinata dall’imperatrice Maria Teresa (21 febbraio 1915). Patriziato d’Amalfi. — Si potrà riconoscere alla Città di Amalfi un ceto equivalente al Patriziale per quelle famiglie che erano nobili prima della infeudazione della Città (21 febbraio 1915). ( ìrandato di Spagna. — Senza una declaratoria dell’attuale Governo spagnuolo non può essere riconosciuto il Grandato (21 febbraio 1915). Riconoscimento del titolo di barone su predicato nobile napoletano. — Si stabilisce che per ottenere il riconoscimento del titolo di Barone su di un predicato nobile napoletano occorre che il feudo sia in capite e abbia una effettiva giurisdizione feudale per un periodo non minore di duecento anni anteriore all’abolizione della feudalità, che nel napoletano avvenne il 2 agosto 1806, e che il riconoscimento abbia luogo con provvedimento ministeriale (13 febbraio 1916). Anticipate successioni e maritali nomine. --In seguito a vertenza svoltasi col Ministero delle finanze, si stabilì che le anticipate successioni ed i maritali nomine siano soggetti alla tassa erariale di concessione ridotta a tre quinti, meno che, per le pro-vincie dell’ex reame delle Due Sicilie, quando devesi applicare il disposto del R. Rescritto 24 settembre 1827 per le anticipate successioni e quello del 4 marzo 1828 per i maritali nomine. Frattanto, in via transitoria, viene ammesso che la tassa di concessione non vada applicata per i