LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE.
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      Regolamento per la Consulta Araldica.
§ 1. — Spedizione degli affari.
   Art. 1. Le istanze di natura nobiliare od araldica saranno spedite all’Ufficio araldico presso il Ministero dell’interno, che, accertato il pagamento del prescritto deposito, le rimetterà al Commissario del Re.
   Art. 2. Il Commissario del Ite le esaminerà, chiedendo ai ricorrenti le necessarie spiegazioni od una maggiore documentazione e, secondo i casi, le comunicherà alle Commissioni regionali, e poi le restituirà all’Ufficio araldico accompagnandole col proprio parere scritto.
   Art. 3. Queste istanze saranno consegnate dall’Uf-ficio araldico al Cancelliere perchè le presenti alla Giunta od alla Consulta per le ulteriori deliberazioni.
   Art. 4. Di tutte le deliberazioni della Giunta o della Consulta il Commissario del Re farà immediata relazione al Ministro dell'interno e ne riceverà le istruzioni per la loro esecuzione.
   Art. 5. Tali istruzioni saranno comunicate dal R. Commissario all’Ufficio araldico che no curerà la immediata spedizione.
§ 2. — Giunta araldica.
   Art. 6. Le istanze ed i provvedimenti di natura nobiliare od araldica saranno presentati alle deliberazioni della Giunta araldica insieme al parere scritto del Commissario del Re.
   Art. 7. Quando il voto della Giunta sia conforme al parere del R. Commissario l’affare sarà spedito secondo il disposto degli articoli 4 e 5.
§ 3. — Consulta araldica.
   Art. 8. L’affare sarà sottoposto all’esame della Consulta :
      a)	quando il voto della Giunta sia diverso dal parere del R. Commissario ;