APPENDICE TERZA. 263 Consulta araldica, è fatta a cura del Cancelliere della Consulta sopra richiesta del Commissario del Re, il quale ne darà notizia alla Consulta nella prima riunione successiva all’annotazione. 4. — Del trattamento e delle qualifiche nobiliari. Art. 50. Ai titoli-nobiliari non sono attribuite qualifiche o trattamenti senza speciale concessione del Re. I riconoscimenti già ottenuti sono privi di effetto. Art. 51. In Italia il Gran Maestro del S. 0. M. di Malta gode il titolo di Principe e il trattamento di Altezza Eminentissima. Art. 52. Spetta la qualifica di « Donna » alle consorti dei personaggi compresi nelle categorie prima o seconda dell’ « Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche » approvato con R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e modificato con R. decreto 18 gennaio 1929, n. 14. Sono mantenute le qualifiche di « Don ■> e di « Donna »: a) alle famiglie che ne abbiano ottenuta speciale concessione ; b) alle famiglie ex feudali romane, insignite di titoli di principe o di duca e a quelle marchionali cosidette di Baldacchino ; c) alle antiche famiglie nobili lombarde che le ebbero già riconosciute all’epoca della Revisione nobiliare ordinata dalla Imperatrice Maria Teresa ; d) alle famiglie sarde decorate simultaneamente del Cavalierato ereditario e della nobiltà. Alle famiglie principesche o ducali delle altre regioni d’ Italia, che dimostrino di avervi diritto, l’uso di tali qualifiche sarà riconosciuto mediante decreto del Capo del Governo, previo parere della Consulta araldica. Sono infine mantenute ai Patrizi Veneti le qualifiche di « Nobil Corno » e di « Nobil Donna ». 5. — Statuto delle successioni ai titoli e attributi nobiliari. Art. 53. Alle antiche disposizioni che con norme diverse, nelle singole regioni d’Italia, regolavano l’ordine delle successioni, riguardo ai titoli e attributi nobiliari