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PAKTE SECONDA.
lo	presteranno nelle mani di quello o di quelli che No: avremo delegati a quest’oggetto.
Sezione II.
Dell’effetto della creazione de’ maggioraseli relativamente ai beni che li compongono.
   Art. LXIV. — I beni che formano i maggioraschi sono inalienabili ; non possono essere nè ipotecati, nè sequestrati.
   Nondimeno, i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il compimento su i beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.
   Art. LXV. — Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi beni dal titolare ; ogni atto che desse loro privilegio od ipoteca ; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.
   Art. LXVI. — La nullità de’ giudizj sarà pronunciata dal Nostro Consiglio di Stato, nella forma regolata dal terzo Statuto Costituzionale, relativamente agli affari del contenzioso delPamministrazione, sia ad istanza del titolare del maggiorasco, sia del Procuratore generale del Sigillo de’ titoli.
   Art. LXVII. — Proibiamo ai Notari di ricevere gli atti enunciati nell’articolo 65 ; agl’impiegati dell’ufficio del registro di registrarli ; ai Giudici di pronunciarne la validità.
   Art. LXVIII. — Proibiamo parimenti a, tutti gli Agenti di cambio, sotto pena di destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i danni e spese delle parti, di negoziar direttamente, nè indirettamente le iscrizioni del Monte Napoleone marcate col bollo stabilito dall’art. 20.
   Art. LXIX. — I beni de’ maggioraschi non potranno essere aggravati d’alcuna ipoteca legale, nè giudiziaria.
   Art. LXX. — Nondimeno, se in virtù d’un’ipoteca legale acquistata anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33, e dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini del Codice Napoleone, vi fosse luogo e diminuzione del valore dei beni del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne