LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 23 individuali di benemerenza : commemorative distribuite a chi lia preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dall’azione personale svoltavi. Regio Decreto-Legge 20 marzo 1924, n. 442, che disciplina l’uso di titoli od attributi nobiliari (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno il 14 aprile 1924 n. 89). VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA. Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’interno, d’accordo col Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto e col Ministro Segretario di Stato per le Finanze ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1. Nessuno può fare uso di titoli o attributi nobiliari se non sia inscritto come legittimamente investito di tali titoli o attributi nei registri della R.Consulta Araldica. Della inscrizione fa fede l’annotazione nell’Elenco ufficiale nobiliare approvato con Regio Decreto del 3 luglio 1921, n. 972 e nei successivi Elenchi supplementari approvati e depositati nei modi stabiliti dal detto decreto. Art. 2. Nessuna contestazione può essere sollevata innanzi all’autorità giudiziaria sull’appartenenza di titoli o attributi nobiliari senza che dalla parte attrice e ricorrente gli atti introduttivi dei giudizi, gli appelli e i ricorsi siano notificati all’ufficio della Consulta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha diritto di prender parte ai giudizi in rappresentanza della Regia prerogativa con la assistenza della Regia Avvocatura erariale. Art. 3. Coloro ai quali con sentenza dell’autorità giudiziaria passata in cosa giudicata sia riconosciuto