LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 25 rapporti sociali, faccia uso di titoli o attributi nobiliari che non risultino appartenergli da conforme inscrizione nei registri della Consulta Araldica, è punito con l’ammenda da L. 1000 a L. 5000. È fatta salva l’applicazione delle penalità pecuniarie comminate dalla legge nei casi in cui l’uso dei titoli sia subordinato ad una tassa di concessione governativa. In caso di recidiva non può essere applicata un’ammenda inferiore al doppio di quella precedentemente inflitta. L’oblazione non può essere ammessa in misura inferiore alla metà dell’ammontare dell’ammenda sopra stabilita ed è esclusa in caso di recidiva. Una quota delle ammende applicate per le singole contravvenzioni nella misura che sarà determinata dal governo del Re è devoluta agli agenti autori delle denunzie. Art. 6. A carico dei contravventori nei casi previsti dal precedente articolo si procede in seguito ai rapporti dell’intendente di finanza e di qualunque pubblico ufficiale o anche d’ufficio. A cura dell’intendente di finanza, un estratto della sentenza di condanna è pubblicato in uno o più giornali. La spesa all’uopo occorrente è a carico del condannato ed è liquidata dal Presidente del tribunale con ordinanza avente forza di titolo esecutivo non soggetto ad impugnazione. Questo decreto entrerà in vigore il Io gennaio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo, ecc. Dato a Roma addi 20 marzo 1924. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Oviglio. 1)e Stefani. Visto : Il Guardasigilli Oviglio.