LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE. 7 Art. 16. Questi atti verbali saranno trascritti in due registri speciali che si conserveranno dall’Ufficio araldico. Art. 17. Quando i Presidenti della Consulta o della Giunta ne riconoscano la convenienza, o lo invochi il R. Commissario, potranno dal Presidente consegnarsi gli affari, già spediti dal R. Commissario, ad uno o più Consultori per farne relazione speciale alla Consulta o Giunta. Art. 18. La Consulta, la Giunta ed il R. Commissario potranno invocare il precedente parere delle competenti Commissioni araldiche regionali sulle istanze da esaminare. Tale parere sarà necessario nelle questioni attinenti a leggi e consuetudini locali, e se ne darà notizia alla Giunta o Consulta. Art. 19. Negli atti verbali delle adunanze si terrà conto preciso delle relazioni dei Consultori, dei pareri delle Commissioni araldiche, dei voti, osservazioni e repliche del R. Commissario e delle prese deliberazioni. § 5. — Attribuzioni e deliberazioni. Art. 20. La Giunta o la Consulta danno preventivo parere sopra tutti gli affari nobiliari ed araldici, meno quelli per Motuproprio sovrano, e prendono atto di tutti i relativi provvedimenti. Art. 21. Nei provvedimenti per Motuproprio sovrano, che riguardano predicati o stemmi, sarà presentito il parere del R. Commissario per evitare lesioni di diritti di terzi interessati. Art. 22. Le verifiche di alberi, di fili e di quadri genealogici si fanno dal R. Commissario che ne autentica la esattezza, col visto del Presidente della Consulta. Art. 23. È concessione l’atto sovrano col quale si dà origine ad un titolo, predicato o stemma nuovo. Art. 24. È conferma l’atto sovrano col quale, a mente dell’art. 80 dello Statuto fondamentale del Regno, è autorizzato l’uso di un titolo, predicato o stemma conceduti da una potenza estera ad un cittadino italiano. Art. 25. È rinnovazione l’atto sovrano col quale si fa rivivere un titolo, predicato o stemma già esistiti in una famiglia.