42 PARTE PRIMA. tirna aspettativa. Tuttavia la Commissiono fu concorde nel l'accogliere la proposta del progetto, per cui, temperando il rigore dei principi, si ammette che la donna maritata, abbia o non abbia prole maschile, conservi il titolo sino alla morte, e che il titolo si devolva alla discendenza maschile del matrimonio esistente all’entrata in vigore della legge ; siano a tale data i discendenti maschi già in vita o nascano dipoi, esclusa però dalla successione la discendenza di un successivo matrimonio. Nell’articolo VI si provvede per il marito della donna titolata, concedendo ch’egli continui l’uso del titolo senza predicato durante il matrimonio e il successivo stato vedovile, e disponendo che cessi da tale uso nel caso di passaggio ad altre nozze. È sembrato superfluo di dichiarare che il passaggio del titolo all’agnazione maschile della donna titolata, stabilito per il caso della morte di lei in stato nubile, o, se maritata, senza prole maschile superstite del matrimonio esistente all’entrata in vigore della legge, ha luogo di pieno diritto senza bisogno di formale riconoscimento. Il nuovo articolo VII che fa salvi in via transitoria i diritti acquisiti dagli investiti di titoli per anticipata successione, è disposizione meramente dichiarativa che non ha bisogno di essere illustrata. L’articolo Vili riflette la ipotesi che con la donna titolata si estingua la sua famiglia paterna, e sia già estinta, o sia per estinguersi, prima della morte di lei, anche l’agnazione maschile a cui il titolo apparteneva alla data delle leggi abolitive della feudalità ; nella quale a sensi della seconda parte dell’articolo IV il titolo, previo atto di riconoscimento, avrebbe fatto ritorno. Considerando che, in questo caso, con la morte della intestataria il titolo andrebbe perduto, si è creduto conveniente di offrire alla discendenza maschile di lei, che non abbia i requisiti voluti dall’articolo IV per succedere nel titolo, la possibilità di succedervi mercè atto sovrano di rinnovazione. Affinchè della origine storica del titolo abbia a rimanere traccia permanente, non ostante il passaggio da uno ad altro casato, il progetto propone che sia posto per condizione, per l’acquisto del titolo, che il nuovo investito sia legalmente autorizzato ad assumere il cognome materno.